Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 214496 del 22 novembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 con particolare riferimento alla gestione dei residui derivanti dalle operazioni di estrazione del materiale litoide dalle cave e dalle lavorazioni di squadratura e taglio finalizzate all’ottenimento del prodotto da destinare alla commercializzazione.

In particolare, il quesito posto da Confindustria fa riferimento ad alcune problematiche relative all’utilizzo, ai fini del ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva del travertino.

Nel riscontro, il Ministero ha prima di tutto chiarito che le attività di taglio delle lastre di travertino possono essere annoverate tra le operazioni di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 117 del 2008 e pertanto si può ritenere che i residui ottenuti da tali attività siano ascrivibili ai rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.

Il Ministero ha poi precisato che i residui di lavorazione per i quali non è applicabile la disciplina sui rifiuti estrattivi dovranno essere gestiti ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Qualora risultino soddisfatte le condizioni previste all’articolo 184-bis del citato decreto legislativo già dalla richiesta di concessione e dalla predisposizione ed approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ovvero prima che vengano prodotti, gli stessi possono assumere la qualifica di sottoprodotti. In alternativa, potranno essere valutate anche le operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine, il Ministero ha sottolineato che l’autorità competente, nell’ambito del relativo procedimento istruttorio di approvazione del citato piano di gestione dei rifiuti e del contemporaneo rilascio del titolo autorizzatorio che legittima l’attività estrattiva, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana delle operazioni di ripristino dei vuoti e delle volumetrie dell’attività estrattiva della pietra, valuterà la compatibilità degli interventi progettati e stabilirà le condizioni ambientali da verificare e rispettare, anche considerando quanto stabilito dall’articolo 13 del d.lgs. n. 117 del 2008, ivi compresa la verifica di assoggettabilità dei citati interventi alle valutazioni di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.

 


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