08/04/2024
Gestione rifiuti e AIA, quale rapporto?
La sentenza della Cassazione Penale n. 10236 del 12 marzo 2024
AIA Biogas RifiutiLa Cassazione, con la sentenza n. 10236 del 12 marzo 2024 ha precisato che, ai sensi dell’art. 183, lett. n), D.L.vo 152/2006, nella nozione di “gestione dei rifiuti” rientra anche “lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”.
Da ciò consegue che le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica, comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, risultano senz’altro rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto.
Risulta, pertanto, secondo la Suprema Corte, corretta la contestazione dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, D.L.vo 152/2006, in quanto, nel caso oggetto del giudizio, le prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) concernenti la gestione del biogas violate sono comunque riferibili alla “gestione dei rifiuti”.