La Cassazione, con la sentenza n. 10236 del 12 marzo 2024 ha precisato che, ai sensi dell’art. 183, lett. n), D.L.vo 152/2006, nella nozione di “gestione dei rifiuti” rientra anche “lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”.

Da ciò consegue che le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica, comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, risultano senz’altro rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto.

Risulta, pertanto, secondo la Suprema Corte, corretta la contestazione dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, D.L.vo 152/2006, in quanto, nel caso oggetto del giudizio, le prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) concernenti la gestione del biogas violate sono comunque riferibili alla “gestione dei rifiuti”.
 

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