Anche se le condizioni del contratto di appalto o sub-appalto consentono di collocare i rifiuti in aree individuate dall’impresa esecutrice dei lavori, questo non esonera l’appaltatore, o il sub-appaltatore, dalla responsabilità per la corretta gestione degli stessi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 56101 del 13 dicembre 2018, confermando la responsabilità penale degli imputati che, di fatto, organizzavano la raccolta, il trasporto, la ricezione e la gestione dei rifiuti prodotti a seguito di lavori pubblici come da contratti d’appalto e sub-appalto stipulati con l’amministrazione comunale. In linea con una consolidata giurisprudenza (v. “La gestione dei rifiuti tra committenti, appaltatori e sub-appaltatori“), la Sezione III Penale ha, quindi, osservato che appaltatore e sub-appaltatore sono comunque tenuti al rispetto delle norme che regolano la corretta gestione dei rifiuti, affermando che “le condizioni del contratto di appalto, le quali non prevedevano necessariamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti, consentendone anche la definitiva collocazione in aree individuate dall’impresa, non autorizzassero comunque l’appaltatore ed il sub-appaltatore all’illecito smaltimento, restando costoro comunque vincolati all’osservanza delle disposizioni in materia di gestione di rifiuti“.

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