Il Ministero dell’Ambiente e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno individuato una serie di criteri operativi utili ad una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti, che consenta di prevenire e ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi, nell’intento, ulteriore, di fornire a tutte le autorità in grado di eseguire attività di controllo gli adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più speditivo.

Tali criteri, che fanno capo alla Circolare n. 4064 del 15 marzo 2018, riguardano anche percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte.

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Il primo punto toccato dalla Circolare è il contesto autorizzativo.
In argomento, viene sottolineata l’importanza della individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo delle attività di stoccaggio di rifiuti, ad utilizzo dei gestori, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi, e delle autorità preposte ai controlli, onde evitare l’applicazione disomogenea da parte dei gestori dei provvedimenti amministrativi autorizzatori espressi o taciti da parte delle differenti autorità competenti.

La garanzia finanziaria che il proponente è tenuto a prestare dovrà essere commisurata, poi, non solo alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), dovendo essa ricomprendere, altresì, lo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati, il che vale anche per gli impianti che operano in procedura semplificata.

Con riferimento all’attività di prevenzione, la Circolare riporta testualmente: l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti; l’adeguata formazione del personale che opera negli impianti; l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo; l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Fondamentale, seppur non sufficiente, una migliore organizzazione della viabilità interna e degli spazi, per esempio differenziando le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, nonché la corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida, e un’adeguata ventilazione degli ambienti, una limitata altezza dei cumuli, e l’assicurarsi che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili.

E’ indispensabile, infine, porre un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso all’impianto, posto che i tempi di sosta sono facilmente verificabili attraverso i registri di carico e scarico.

Il documento si occupa, successivamente, delle prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi.
In primo luogo, con riferimento all’ubicazione degli impianti, è ritenuto opportuno privilegiare zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un’adeguata rete viaria, fermo restando il divieto di installarli in aree esondabili, instabili e alluvionabili.

Seguono le accortezze relative all’organizzazione degli impianti, con precisa descrizione delle aree da prevedere all’interno degli impianti che gestiscono rifiuti, alle quali è opportuno si aggiunga anche un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza.

Ulteriori precisazioni riguardano le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi, le etichette da apporre ai contenitori di rifiuti, i recipienti fissi e mobili, i serbatoi per i rifiuti liquidi, il deposito di rifiuti infiammabili.

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Sempre nell’ambito delle prescrizioni generali, vengono, da ultimo, richiamati i sistemi di protezione e sicurezza ambientale dei quali gli impianti dovranno disporre: impianto o dispositivi antincendio, impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione e allarme, impianto di aspirazione e trattamento dell’aria, impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio, impianto elettrico antideflagrante (laddove necessario), sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati, adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti, ecc.

Successivamente, segue l’elencazione degli accorgimenti e dei compiti demandati al direttore tecnico, ossia il soggetto opportunamente formato che assume la responsabilità della gestione operativa dell’impianto e che deve essere, a tal fine, sempre presente in impianto.

Chiude le linee guida un capitolo appositamente dedicato ai controlli, affidati all’ISPRA e alle Agenzie ambientali del sistema regionale nell’ambito degli impianti sottoposti ad AIA, rimanendo essenziale, per gli altri impianti, definire una strategia che assicuri una maglia di controlli più ampia possibile. Da qui, la scheda esemplificativa (Check-list stoccaggi, allegata alla Circolare) ove comprendere tutte le verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto, in particolare almeno la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio.

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