Le decisioni dell’EFSA che negano l’accesso agli studi di tossicità e di cancerogenicità della sostanza attiva glifosato sono annullate. L’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente è appunto non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche quello di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione“. Così riporta il Comunicato Stampa 25/19 del Tribunale UE del 7 marzo 2019, in merito alle cause T-716/14 e T-329/17. In entrambi i casi, infatti, era stato richiesto all’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) di accedere a due studi di tossicità, i due studi chiave utilizzati per determinare la dose giornaliera ammissibile (ADI) di glifosato, uno degli erbicidi più usati nell’Unione, e alle parti relative a “materiale, condizioni sperimentali e metodi” e a “risultati e analisi” degli studi sulla cancerogenicità del glifosato non pubblicati.

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La decisione EFSA di negare l’accesso a tali documenti, giunta quindi all’esame del Tribunale dell’Unione Europea, ha condotto quest’ultimo ad affermare che la divulgazione delle informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente, ad eccezione di quelle relative alle indagini, presenta un interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse concernente la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica: “ciò implica che un’istituzione dell’Unione, quando riceve una domanda di accesso a un documento, non possa giustificare il suo rifiuto di divulgarlo sulla base dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, qualora le informazioni contenute in tale documento configurino informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente“.

Successivamente, la Corte segnala che “la nozione di «informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente», ai sensi del regolamento di Aarhus, non è circoscritta alle informazioni che consentono di valutare le emissioni in quanto tali, ma comprende anche le informazioni relative agli effetti di dette emissioni“. Questo comporta, sempre ad avviso del Tribunale UE, che “il pubblico deve avere accesso non solo alle informazioni sulle emissioni in
quanto tali, ma anche a quelle riguardanti le conseguenze a termine più o meno lungo di dette emissioni sullo stato dell’ambiente, come gli effetti di tali emissioni sugli organismi non bersaglio. Infatti, l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente è appunto non solo quello di sapere che cosa è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche di comprendere il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione“.

Di conseguenza, dovendosi intendere per informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali (le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni), ma anche i dati relativi agli effetti di dette emissioni sull’ambiente, gli studi richiesti all’EFSA devono essere considerati informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente, interesse pubblico prevalente che impedisce di negarne la divulgazione.

 


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