Entra in vigore oggi, 17 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. D.L. Ambiente).

Di seguito si riassumono le misure introdotte dal provvedimento così come convertito in Legge:

  • l’art. 1 reca misure in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportando modifiche alla Parte seconda del D.L.vo 152/2006;
  • l’art. 2, intervenendo sul settore della prospezione e coltivazione degli idrocarburi, introduce disposizioni volte a coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti;
  • l’art. 3 reca diverse modifiche alla Parte terza del D.L.vo 152/2006 in materia di tutela delle acque, introducendo tra le altre cose la definizione di “acque affinate”;
  • l’art. 4 modifica la Parte quarta del D.L.vo 152/2006; in particolare, rilevanti novità riguardano la figura del responsabile tecnico, ruolo che potrà essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che lo stesso abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. Si segnala che tale indicazione risulta modificata rispetto a quella contenuta nel decreto-legge non ancora convertito. Si conferma, invece, anche in sede di conversione, la modifica dell’allegato L-quinquies del D.L.vo 152/2006 che elenca le attività di cui possono generarsi rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche con l’aggiunta dell’”attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. La disposizione inoltre modifica la Legge “Salvamare” (Legge 17 maggio 2022, n. 60): per rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.L.vo 152/2006, e quindi con autorizzazioni rilasciate “caso per caso”;
  • l’art. 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali, prevede l’adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di apposito programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali derivanti perlopiù dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica di tali rifiuti;
  • l’art. 6 agisce sugli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, nonché apporta modifiche al titolo V della Parte quarta del D.L.vo 152/2006 dedicato alla bonifica dei siti contaminati;
  • l’art. 7 prevede l’istituzione di una struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;
  • l’art. 8 e l’art. 9 contengono misure volte a potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico; in particolare, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si prevede un ampliamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo («piattaforma ReNDiS»);
  • l’art. 10 interviene sulla legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

 

In sede di conversione del decreto-legge, sono stati introdotti due nuovi articoli: l’art. 5 bis che apporta modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti, prorogando in particolare alcuni termini con riguardo al regime delle deroghe delineato dall’art. 16-ter D.L.vo 36/2003 in materia di limiti di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, e l’art. 10 bis che mira a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l’obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.

 


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