Il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 182, c. 3, TUA, riguarda solo i rifiuti urbani non pericolosi e non può essere esteso a rifiuti diversi e, in particolare, a quelli speciali o pericolosi in genere. Infatti, con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi, va applicato il diverso criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti.

Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. II n. 4519 del 11 giugno 2021

Master Gestione Rifiuti dal 01/10/21 al 12/11/21


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