Il proprietario del terreno risponde della bonifica, ai sensi dell’art. 242 D.L.vo 152/2006, effettuata sul suolo di sua proprietà – nel senso che anch’egli è tenuto ad effettuarla – solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia nascosto i rifiuti, o di colpa, nell’ipotesi in cui non abbia approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità.

Così si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 5384 del 28 giugno scorso.

 


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