La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs.152/2006 si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre fare riferimento al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo.

Se tale è la definizione di rifiuto, non può effettuarsi un’automatica ed acritica equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti in un’area.

Così si è espresso il TAR Campania, con sentenza n. 2590/21.

 


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