La Cassazione penale, sez. III, attraverso la sentenza n.43590 del 17 novembre 2022, è intervenuta a rimarcare che il reato di illecita gestione di rifiuti, ex art. 256 del D.L.vo 152/2006, ha natura di reato istantaneo, dato che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche.

Tuttavia, ha altresì sottolineato che, stante la ripetitività della condotta, esso si potrebbe configurare quale reato eventualmente abituale, potendosi infatti risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato.

Conseguentemente, in caso di abitualità del reato, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico.

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