Il 16 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato formalmente il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Queste nuove norme consentiranno di ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l’uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Il regolamento riguarda l’intero ciclo di vita degli imballaggi.

Più precisamente, le nuove norme prevedono, tra l’altro, le seguenti prescrizioni per l’imballaggio:
– obiettivi per il 2030 e il 2040 relativi a una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040)
– ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitare gli imballaggi non necessari
– ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione, anche limitando l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in quantità superiore a determinate soglie

Le prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio per i materiali di cui sono composti gli imballaggi o il contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la cernita da parte dei consumatori e le scelte di consumo.

Inoltre, le nuove norme introducono restrizioni per gli imballaggi di plastica monouso che riguardano: prodotti ortofrutticoli preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg, alimenti e bevande riempiti e consumati in alberghi, bar e ristoranti, porzioni individuali di condimenti, salse, creme di latte e zucchero in alberghi, bar e ristoranti, piccoli prodotti cosmetici e per l’igiene personale monouso utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio flaconi di shampoo o di lozioni per il corpo), borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte ai mercati per generi alimentari sfusi).

Il regolamento fissa, poi, nuovi obiettivi di riutilizzo vincolanti per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi multipli).

In base alle nuove norme, le imprese che vendono prodotti da asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi.

Infine, si fa presente che l’adozione formale odierna da parte del Consiglio costituisce la fase finale della procedura legislativa ordinaria. Il regolamento verrà a breve pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore. Si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

 


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