21/03/2018
Impianti di coincenerimento rifiuti
I chiarimenti del Min. Amb.
Si segnala che con la Circolare prot. 0003216 del 28 febbraio 2018 il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’art. 237-nonies del D.L.vo 152/06.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della L. 167/17 che ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis, della Parte IV del D.L.vo 152/06 – introducendo per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti l’obbligo del rispetto di valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando i suddetti impianti sono autorizzati a modificare alcune condizioni di esercizio – sono giunte alla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (RIN) alcune segnalazioni in merito a possibili non corretti indirizzi interpretativi della norma che potrebbero comportare difformità nei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzativi, in particolare agli impianti di coincenerimento dei rifiuti nei casi di richiesta di modifica delle condizioni di esercizio.
Secondo il Ministero, dalla lettura combinata del c.1 e del c. 1-bis dell’art. 237-nonies risulta che il rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio fissati nell’Allegato 1, paragrafo A, rappresenta una misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l’Autorità Competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente ai cc. 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, al c. 11 dell’art. 237-octies.
Tale misura, quindi, non si applica indistintamente: difatti il c. 1-bis circoscrive il proprio campo di applicazione disponendo che solo gli “impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio” devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A.
Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A, come stabilito dalla lett. a) del c. 1 dell’art. 237-nonies. (MVB)