Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 182906 dell’8 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità agli impianti di autodemolizione dell’art. 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 concernente l’obbligo di effettuazione la sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo.

In particolare, il MASE ha precisato quanto segue:

“per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l’autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.

Va, tuttavia, rilevato che in molti casi gli impianti che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli ricevono anche altre tipologie di rifiuti (componenti e altri rottami) sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.

Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l’assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli “autodemolitori” alla sorveglianza radiometrica, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell’impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l’impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica“.

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