13/01/2025
Impianti di depurazione e vincolo di inedificabilità
I chiarimenti del MASE
acqueIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 3144 del 10 gennaio 2025, ha risposto all’interpello formulato dalla Provincia di Brescia che richiedeva un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in tema di determinazione della fascia di rispetto minima di cento metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione, proponendo il seguente quesito:
[…] interpretazione del carattere assoluto o relativo del divieto di edificazione nella fascia di rispetto minima, previsto dall’Allegato 4, punto 1.2, della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, e in particolare sulla correttezza di un’interpretazione che postuli il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità ivi previsto, anche quando venga esclusa, attraverso specifiche analisi di microbiologia ambientale, ogni correlazione tra i microrganismi patogeni prodotti dal depuratore e possibili rischi per la salute delle persone.
L’Allegato 4 alla delibera 4 febbraio 1977, dopo aver prescritto «una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto» di depurazione che tratti scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell’uomo (punto 1.2), introduce due ordini di deroghe, debitamente circostanziate.
Il primo riguarda «gli impianti di depurazione esistenti» per i quali, ove «la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi» (punto 1.2). La seconda deroga è prevista per le ipotesi di «[c]ostruzione o ampliamento di impianti di depurazione per insediamenti esistenti» le quali sono ammesse anche «[n]el caso di impossibilità di rispettare integralmente le norme riguardanti la scelta del sito», purché siano adottati «tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario riportate nella presente normativa e delle finalità che le norme stesse si prefiggono» e a condizione che «[t]ale impossibilità [sia] documentata e la documentazione stessa […] messa a disposizione dell’autorità competente che deve accertarla» (punto 1.6).
Il Ministero ha precisato che l’ipotesi derogatoria introdotta dal punto 1.2 deve essere riferita ai soli impianti esistenti al momento dell’entrata in vigore della delibera 4 febbraio 1977. Quanto alla previsione di cui al punto 1.6, ha invece chiarito che è possibile derogare al limite dei cento metri, ove si tratti della realizzazione di impianti di depurazione al servizio di insediamenti esistenti, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso punto 1.6 del citato Allegato 4.