Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 228686 del 12 dicembre 2024, ha risposto all’interpello formulato da ANEV (associazione nazionale energia del vento) avente ad oggetto la richiesta di interpretazione autentica dell’art. 6-bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2011 che dispone:

Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori“.

 

In particolare, l’istante chiedeva se nella verifica della soglia prevista alla lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28/2011, in assenza di indicazioni normative puntuali diverse, in base ai principi di logica immanenti al sistema, tra i quali devono senz’altro includersi le regole dell’aritmetica, risulta corretta l’applicazione del criterio aritmetico di arrotondamento alla soglia del 20 per cento, espressa in numeri interi, indicata nella lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011.

Nel riscontro, il Ministero ha precisato quanto segue:

in base al principio generale per cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, occorre attenersi al dettato normativo, il quale non effettua alcun riferimento al criterio aritmetico di arrotondamento, anche in coerenza con l’applicazione delle soglie, già presenti quali limiti dimensionali e quantitativi, relative alle varie categorie di opere in materia di VIA di cui agli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Stante quanto sopra rappresentato non si ritiene possa trovare applicazione l’operazione di arrotondamento alla soglia del 20 per cento di cui all’art 6 bis comma 1 lettera a) del D.Lgs 28/2011 dovendosi fare riferimento unicamente al valore risultante da detto calcolo percentuale“.

 

 


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