03/07/2024
Impianti FER: definiti criteri per individuazione aree idonee
Pubblicato in Gazzetta il Decreto 21 giugno 2024
Energia energia rinnovabile FERSulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
Il presente decreto ha la finalità di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE»;
Il decreto definisce le modalità di conseguimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome.
È previsto il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ad opera del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a.
Sono fissate inoltre le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi.
In particolare, secondo quanto previsto dal decreto, le regioni dovranno individuare sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee, in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;
c) superfici e aree ordinarie, nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011;
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Il decreto stabilisce altresì i criteri e i principi di cui le ragioni dovranno tenere conto per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi.