Il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 201534 del 5 novembre 2024, ha risposto all’interpello formulato dalla Città di Enna che, con riferimento al comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, chiedeva in quale ipotesi si ricada allorché l’area sulla quale debba essere installato l’impianto fotovoltaico ricada in zona agricola e non vi sia la presenza di alcun vincolo o la stessa non sia ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Nel riscontro il Ministero ha precisato quanto segue:

“al fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell’art. 20, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/202 si evince che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 che abbiano entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”.

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