Con D.M. 22 dicembre 2016 (GU n. 3 del 4 gennaio 2017) sono state modificate le informazioni da notificare prima dell’entrata in porto delle navi, relativamente al conferimento di rifiuti e residui di carico prodotti dalle stesse presso gli impianti portuali di raccolta.

Viene infatti sostituito l’Allegato III, D.L.vo n. 182/2003, che dà attuazione alla Direttiva 2000/59/CE: in tale Allegato figurano, fra l’altro, diversi tipi e quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trattenere a bordo.

La modifica normativa si è resa necessaria per recepire la Direttiva 2015/2087/CE, che ha a sua volta novellato l’Allegato II della Direttiva 2000/59/CE (trasposto, appunto, nel suddetto Allegato III, D.L.vo n. 182/2003), al fine di assicurare l’omogeneità rispetto alla nuova classificazione dei rifiuti contenuta nella Convenzione MARPOL, nonché per migliorare il regime istituito a norma della Direttiva 2000/59/CE, che mira a ridurre gli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, inserendo informazioni sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi effettivamente conferiti agli impianti portuali di raccolta nell’ultimo porto di conferimento. (GG)


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