Per riciclaggio delle navi si intende l’attività di demolizione di una nave in un impianto di riciclaggio, effettuata allo scopo di recuperare materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, incluse operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento di materiali sul sito, garantendo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo. Questa, in sostanza, la definizione che dà il Reg. (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, adottato al fine di rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente marino dell’UE durante l’intero ciclo di vita della nave.
 
A norma di tale regolamento, con la Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è stato istituito un elenco europeo sia degli impianti di riciclaggio delle navi che sono situati negli Stati membri dell’UE, sia di quelli situati in un paese terzo (secondo la procedura dettata dall’art. 15 del medesimo regolamento).
 
Successivamente, più Stati membri hanno comunicato alla Commissione l’elenco degli impianti da essi autorizzati per l’inclusione nell’elenco europeo, nonché i dati aggiornati relativi agli impianti già inclusi nello stesso.
 
Così, con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 del 4 maggio 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L 116/47 del 7 maggio 2018 ed in vigore dal 27 maggio 2018) è stato aggiornato l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, con conseguente modifica dell’allegato alla decisione del 2016.
Quanto agli impianti situati in un paese terzo, per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell’elenco, la valutazione delle informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è ancora in corso, sicché la Commissione adotterà gli atti di esecuzione pertinenti a tali impianti una volta conclusa tale valutazione.


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