Dal 4 dicembre 2018 i gestori di impianti di stoccaggio rifiuti sono tenuti a predisporre un piano di emergenza interna. Con la Legge 1° dicembre 2018, n. 132, è stato infatti convertito il testo del D.L. Sicurezza, introducendovi l’articolo 26-bis, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

Tale adempimento è richiesto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente
e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante“.
Tale piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale (compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.


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Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

E’, inoltre, previsto un piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione è affidata al prefetto, che deve provvedervi entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.


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