13/07/2023
Impianto eolico in area agricola: è impianto industriale?
La risposta del MASE all'interpello ambientale
Energia energia rinnovabileÈ pervenuto presso lo Sportello Unico dell’Edilizia di un comune in provincia di Potenza una richiesta di P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 3 Mwp e potenza di immissione pari a 2.6 MW da ubicare su terreni individuati dal vigente Regolamento Urbanistico Comunale in “Zona Extraurbana” (agricola), con relative opere di connessione ricadenti in un altro comune.
Detta area agricola, è definita dalla Norme di Attuazione, allegate al vigente Regolamento Urbanistico, come area territoriale riservata principalmente all’esercizio dell’agricoltura per quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell’equilibrio idrogeologico del Sistema Naturalistico Ambientale.
Il progetto prevede n. 4918 moduli fotovoltaici montati su strutture a inseguimento monoassiale (traker) in configurazione monofilare; ovvero traker con un filare da nn. 15 a 30 moduli ognuno. Le strutture di traker sono costituite da pali verticali infissi al suolo e opportunamente collegate da una trave orizzontale secondo l’asse nord-sud (mozzo) mediante appostiti cuscinetti per consentire la rotazione lungo l’arco solare (asse est-ovest).
L’impianto, inoltre, sarà corredato da n. 4 cabine di campo, n. 1 cabina di consegna DG 2092, n. 1 cavidotto utente di 20 KV e n. 1 elettrodotto aereo di rete da collegare alla linea MT esistente “Montealpi”..
QUESITO
Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente direzione motivato parere sul quesito che segue:
1. Un impianto eolico è da considerarsi “(…) impianto industriale…….stabilimento” in area agricola e tale da considerare la realizzazione di un nuovo impianto distante a “(…) non più di 500 metri”, come consentito dall’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021?
PARERE
La disciplina prevista ex art. 4 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, regola i principi generali cui si deve conformare la materia delle autorizzazioni e procedure amministrative con riferimento alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La disposizione istituisce un regime di speciali procedure amministrative semplificate e accelerate preordinato alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Tale regime trova riferimento della regolazione e previsione degli istituti della autorizzazione unica (art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), della procedura abilitativa semplificata (art. 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (art. 6, comma 11, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28).
In relazione alle esigenze di semplificazione e accelerazione delle procedure, la legge ha disposto la applicazione della procedura abilitativa semplificata alle richieste di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle relative opere connesse con riferimento alle aree idonee identificate ex art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
Tanto, a condizione che gli impianti di riferimento abbiano una potenza contenuta tra 1 MW e 10 MW.
La disciplina prescritta per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, un novero di aree considerate immediatamente idonee nelle more della puntuale individuazione di superfici e aree idonee ad opera di specifici decreti ministeriali.
Tale disposizione, alla lettera c-ter), punto 2), regola la possibilità che, con esclusivo riferimento ad «impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» e «in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», vengano considerate quali idonee le «le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».
Pertanto, la previsione consente la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, e delle relative opere connesse, anche su aree interne ad impianti e stabilimenti industriali nonché su aree classificate quali agricole a condizione che vengano situate in un perimetro di «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».
La disposizione, inoltre, indica quale riferimento espresso per la definizione di stabilimento quanto previsto dall’art. 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si individua lo stabilimento come «il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività».
Tanto premesso, la questione in valutazione attiene alla possibilità di considerare un impianto eolico quale impianto ovvero stabilimento industriale. Tanto, al fine di consentire la applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall’impianto stesso.
Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la ratio posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.
La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.
Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili e dall’altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.
La specifica individuazione di un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali, risponde alla necessità di consentire la costruzione di impianti fotovoltaici in aree agricole, e dunque non direttamente idonee, che comunque risulterebbero già vessate dalle immissioni tipiche che normalmente provengono dagli impianti e stabilimenti industriali vicini.
Infatti, l’applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole limitrofe ad impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall’esigenza di consentire la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell’area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente colpite dagli effetti negativi derivanti dall’esercizio delle attività industriali.
Con particolare riferimento al caso di specie e alla questione sottoposta, si conferma quindi che possono ritenersi idonee ad ospitare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro di cui punti distano non più di 500 metri da un aerogeneratore autorizzato ed in esercizio, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021, rientrando quest’ultimo nella nozione di impianto industriale o di stabilimento.
Più specificamente, si osserva che mentre la nozione di “impianto industriale” non è normativamente definita, l’art. 268, comma 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 tipizza la definizione di “stabilimento”, nella quale l’aerogeneratore può rientrare in ragione delle sue caratteristiche tecnico-strutturali e della sua funzione. Peraltro, lo stesso stabilimento può essere formato da uno o più impianti, in conformità alla lettera della norma.
In conclusione, non si riscontrano ragioni per negare l’applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 2, del d. lgs. n. 199/2021 al caso di specie.
Per quanto possa occorrere, a sostegno della esposta impostazione, vale ricordare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, tra le altre, nella sentenza n. 14042 del 7 luglio 2020.
La Suprema Corte, prendendo in esame il tema del corretto accatastamento degli impianti eolici, ha affermato, per quanto di interesse, l’equiparazione di un impianto eolico ad una centrale elettrica.
Pertanto, seppure la pronuncia sia intervenuta nella specifica materia dell’urbanistica, sembra possibile l’equiparazione sostanziale tra impianti eolici e centrali elettriche.
Tanto, basta a generare l’assunto per il quale gli impianti eolici, così come accade per le centrali elettriche, possono essere ritenuti impianti industriali.
In via di conclusione, appare dunque evidente come un impianto eolico ben possa essere individuato quale impianto ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che le attività connesse alla organizzazione, gestione e manutenzione dello stesso risultano essere riconducibili a quelle proprie delle attività industriali.
Pertanto, in applicazione della normativa in valutazione al caso in esame, si può concludere che «le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri» da un impianto eolico possono essere ricomprese nel novero delle aree idonee per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili.