Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n.142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

In particolare, l’allegato XIV, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni specifiche applicabili all’importazione e al transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Tali partite sono tenute a rispettare, tra l’altro, le norme di cui alla sezione 1, tabella 2, di tale capo; più nello specifico, la tabella 2, riga 14, stabilisce tra l’altro l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi, comprese le partite di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Alcuni Stati membri hanno chiesto la modifica della tabella 2, riga 14, al fine di includervi un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati; pertanto, a seguito di una valutazione della richiesta da parte degli Stati membri, è opportuno includere nella tabella 2, riga 14, un elenco di paesi terzi da cui possono essere importate nell’Unione pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati, modificando di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

Oltre a ciò, l’allegato XV, capo 3 e capo 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione o il transito attraverso di essa di sottoprodotti di origine animale destinati rispettivamente alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali. Tali modelli di certificati sanitari sono stati modificati dal nuovo Regolamento che ora prevede nuovi modelli di certificati sanitari per:

  • la spedizione/il transito nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
  • la spedizione o il transito nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali
  • la spedizione o il transito nell’Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

 

Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2022, le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente all’appropriato modello di certificato sanitario nella versione applicabile prima delle modifiche del Regolamento 2021/1891, continuano ad essere ammesse all’importazione o al transito nell’Unione, a condizione che tali certificati sanitari siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022.

 

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