27/11/2024
Incenerimento rifiuti speciali: è possibile attribuire l'operazione R1?
I chiarimenti del MASE
Energia RifiutiIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 214095 del 22 novembre 2024, ha risposto all’interpello formulato dalla Regione Emilia-Romagna che chiedeva di chiarire se, in mancanza di specifici criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi derivanti da raccolta differenziata, anche a tali impianti sia attribuibile l’operazione R1, in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani ed in caso affermativo secondo quali criteri/condizioni.
Nel riscontro il Ministero, dopo aver chiarito che l’operazione di incenerimento dei rifiuti è un’operazione di smaltimento identificata nell’allegato I della direttiva 2008/98/CE, con la voce D10 – “Incenerimento a terra”, mentre l’operazione di coincenerimento è una operazione di recupero identificata nell’allegato II della stessa direttiva con la voce R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, ha precisato quanto segue:
“la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10“.