20/04/2022
Incentivazione e monitoraggio con il SNPS?
Novità nel nuovo DL PNRR
monitoraggio RISCHIIl consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema. L’idrogeno prodotto non ricadrà neanche nel campo delle applicazioni delle accise, a meno che non utilizzato in motori termici come carburante.
E’ una delle disposizioni più innovative contenute nel Decreto Legge PNRR approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione.
Come si vedrà il Decreto legge contiene misure di incentivazione, ma si occupa anche di sistemi di monitoraggio.
Su quest’ultimo aspetto val la pena sottolineare la previsione dell’Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.
Definito “SNPS” ha lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
Tra i compiti anche quello di assicurare il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Ma non solo.
Infatti il SNPS ha altre funzioni:
- a) identificare e valutare le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
- b) favorire l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
- c) concorrere, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
- d) concorrere alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete, i Dipartimenti di prevenzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute.
Con apposito decreto sarà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia ad hoc e dovranno essere definite le modalità di interazione del SNPS con il Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA), formato dalle ISPRA e agenzie regionali.
Un cambiamento significativo, quello dello SNPS e che segna un’epoca dopo che nel 1994 l’ambiente, con l’istituzione delle agenzie ambientali, era stato “scorporato” dal sistema del SSN.
Ora l’ambiente, per certi versi, “rientra” nella sanità.
(Massimo Medugno)