La Decisione della Commissione del 10 dicembre 2014 definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE ( c.d. Direttiva Seveso ter) dispone che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni sugli stabilimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva utilizzando un modulo specifico.
La Decisione in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L355 del 12 dicembre 2014, precisa che i dati già registrati nella banca dati saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2016. (RT)


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