ISPRA ha pubblicato sul proprio sito web, in data 24 novembre 2015, delle istruzioni tecniche relative alla compilazione del modulo di notifica ex art. 13, D.L.vo n. 105/2015, attualmente contenente la disciplina dei rischi di incidente rilevante.
Si rammenta a tal proposito che il D.L.vo n. 105/2015, tramite l’Allegato 5, ha definito un modulo mediante il quale i gestori degli stabilimenti coinvolti devono trasmettere le notifiche alle varie amministrazioni coinvolte ai sensi dell’art. 13, comma 1 del medesimo Decreto.
In generale sono soggetti obbligati alla notifica ai sensi del succitato art. 13, D.L.vo n. 105/2015 tutti gli stabilimenti che utilizzano le sostanze pericolose di cui all’Allegato I in quantità pari o superiore alle soglie fissate. A tal proposito l’ISPRA precisa cosa deve intendersi per “stabilimento preesistente” (cfr. art. 3, comma 1, D.L.vo n. 105/2015), ossia uno stabilimento già rientrante alla data del 1 giugno 2015 nell’ambito di applicazione del D.L.vo n. 334/1999 ed in relazione al quale:
– non sono intervenute modifiche di status (da stabilimento di soglia superiore a stabilimento di soglia inferiore o viceversa): questi stabilimenti hanno tempo fino al 31 maggio 2016 per inviare la notifica;
– sono intervenute modifiche dell’inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 13 comma 7, D.L.vo n. 105/2010 che però non determinano un cambiamento di status (ad es. una modifica senza aggravio di rischio);
– sono intervenute modifiche con aggravio di rischio che però non determinano un cambiamento di status: in questo caso il gestore sarà soggetto anche ad altri adempimenti, individuati nei pertinenti articoli del D.L.vo n. 105/2015.
Gli stabilimenti sottoposti al D.L.vo n. 334/1999 ed ora non più soggetti alla disciplina contenuta nel D.L.vo n. 105/2015 sono invece espressamente inclusi fra i “Casi particolari” di cui all’Appendice delle istruzioni tecniche ISPRA.
Il documento in esame dettaglia poi, per ciascuna Sezione del modulo di notifica, i relativi contenuti. (GG)


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