14/10/2024
Inquinamento diffuso e onere reale sui siti contaminati
Le considerazioni del MASE
BonificheIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 181754 del 7 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in materia di inquinamento diffuso (artt. 239, comma 3, e 240, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 152 del 2006) e in ordine all’istituto dell’onere reale e privilegio speciale (art. 253, D.Lgs. n. 152 del 2006) in caso di contaminazione delle sole acque sotterranee.
Nello specifico, la Regione Toscana chiedeva al Ministero di chiarire:
1. quale sia l’Ammistrazione Pubblica obbligata ad intervenire, laddove siano necessari interventi di risanamento dell’inquinamento diffuso non riconducibili ad uno specifico sito e altresì su quale Amministrazione Pubblica debbano ricadere gli oneri della bonifica in caso di impossibilità di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento;
2. se, nel caso di un sito contaminato per la sola falda sotterranea e oggetto di un intervento di bonifica, l’applicazione dell’art. 253 del TUA sia legittimo considerando la sola area sorgente della contaminazione, così come individuata a seguito del modello concettuale previsto dal piano di caratterizzazione, tenendo dunque in considerazione le particelle e subalterni, o porzioni di questi, su cui insistono/insistevano gli oggetti da cui si è originata la contaminazione.
In risposta al primo quesito, il Ministero ha evidenziato come, non potendosi imputare gli interventi di bonifica ad un soggetto responsabile, mancando la possibilità di accertare un nesso causale tra l’attività di uno o più soggetti e l’inquinamento rilevato, i medesimi interventi e i relativi oneri siano di competenza della Regione nell’ambito dei piani di cui all’art. 239, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006.
In risposta al secondo quesito, invece, il Ministero, dopo aver chiarito che “l’onere reale, correlato al diritto di proprietà, deve ritenersi esteso, sempre nei limiti di valore di mercato dell’area, anche con riferimento al sottosuolo e alle acque di falda che nello stesso sono contenute“, ha individuato, ai fini della delimitazione delle aree su cui iscrivere il suddetto onere nei registri immobiliari nel caso di contaminazione delle sole acque sotterranee, elementi quali i risultati dell’analisi di rischio, il progetto di bonifica e l’obiettivo dell’onere reale.