Approvato lo scorso 13 giugno dal Consiglio Europeo, il nuovo Regolamento POP 2019/1021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 25 giugno, ed entrerà in vigore il 15 luglio.

Si tratta di un giro di vite, riportava il Comunicato Stampa del Consiglio UE, per gli inquinanti più nocivi al mondo: le nuove norme sono oggi allineate alla convenzione di Stoccolma del 2004, quadro giuridico globale per eliminare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione degli inquinanti organici persistenti. Queste sostanze chimiche, si legge nel nuovo Regolamento, sono trasportate attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell’ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente.

L’immissione in commercio e l’uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo sui POP o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all’interno dell’Unione, prosegue il Regolamento,ma per rispettare gli obblighi che l’UE ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di POP rimane necessario vietare anche la fabbricazione di tali sostanze e limitare al minimo le deroghe, che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un’applicazione specifica. Precisamente, il divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso colpisce le sostanze elencate nell’Allegato I, mentre l’Allegato II riporta quelle soggette a limitazione.

Quanto alle scorte (sostanze, miscele o articoli accumulati e costituiti da sostanze elencate nell’allegato I o II, o che contengono tali sostanze), il Regolamento dispone che dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la fabbricazione e l’uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette a un’adeguata sorveglianza; le scorte esistenti di POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima.

Viene, poi, precisato che ai fini della tracciabilità dei rifiuti contenenti POP le disposizioni relative al sistema di tenuta dei registri (istituito conformemente alla direttiva 2008/98/CE) dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti contenenti POP che non sono definiti rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2014/955/UE.


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