19/09/2016
Installazioni AIA
Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie
Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente del Decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che attua quanto disposto dall’art. 29-sexies, co. 9-septies, del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, composto da otto articoli, stabilisce, infatti, i criteri che l’Autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA devono prestare per quanto riguarda il ripristino del sito una volta cessate le attività, ove queste possano comportare una contaminazione al suolo o alle acque.
Diversi i fattori sulla base dei quali è determinato l’ammontare della garanzia finanziaria: categorie di attività condotte nell’installazione, estensione del sito della stessa, pericolosità e quantità delle sostanze pericolose pertinenti, tipo di garanzia prestata nonché periodo di vita utile dell’installazione residuo, secondo il metodo di calcolo riportato nell’Allegato A del provvedimento e di cui sono altresì forniti alcuni esempi.
Particolari riduzioni sono previste per le imprese registrate ai sensi del Reg. EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
L’art. 7 chiarisce come gestire la garanzia finanziaria in caso di modifica del gestore o cessazione dell’attività. (SB)