La Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, con nota del 10 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine agli interventi ed opere di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del D.L.vo 152/2006 da realizzare in Siti di interesse nazionale (SIN).

In particolare, si ricorda, l’art. 242-ter, ai commi 1 e 2, prevede che:

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonchè opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu’ in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonchè le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino nè interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, nè determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Master Gestione Ambientale FAD

 

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Alla Direzione generale sono pervenute istanze per l’avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006, per interventi ed opere che il proponente ritiene rientrare tra quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo, per il solo fatto che comportano “una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente”.

Al riguardo, al fine di consentire la corretta formulazione delle istanze evitando inutili allungamenti dei procedimenti, il MITE evidenzia che la tipologia di “installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente” richiamata nel citato comma 1 si riferisce non già alle “installazioni” in generale, ma esclusivamente agli “impianti termoelettrici” per la produzione di energia.

Conseguentemente, istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici che comportano una riduzione degli impatti ambientali, qualora non dovessero rientrare in altre fattispecie espressamente individuate nel comma 1, possono essere presentate solo ai sensi dell’art. 25 del DPR 120/2017. In tal caso il sito deve essere già caratterizzato, intendendo con ciò che deve essere concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.


Condividi: