I soggetti iscritti in categoria 2-bis che trasportano i propri rifiuti devono, in base a quanto disposto dall’art. 212, comma 8 del D.L.vo 152/2006, rinnovare la propria iscrizione all’Albo ogni 10 anni.

Questa previsione è stata introdotta dall’art. 25 del D.L.vo 205/2010 che ha modificato il testo del previgente del comma 8 dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006.

Tuttavia, il provvedimento effettivamente non indica la data precisa da cui far decorrere il termine di 10 anni per il rinnovo dell’iscrizione, ma, stando a quanto indicato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali tale termine decorrerebbe, per le iscrizioni effettuate prima che intervenisse la nuova disposizione, dal 25/12/2010 (data di entrata in vigore del D.L.vo 205/2010). Le iscrizioni all’Albo effettuate prima del 25/12/2010 scadrebbero quindi il 25/12/2020.

È necessario però considerare anche che il secondo comma dell’art. 22 del D.M. 120/2014 stabilisce che la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

Pertanto, per le iscrizioni all’Albo in scadenza il 25/12/2020 la domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro il 25/7/2020.

Si segnala poi che il rinnovo può essere presentato solo tal quale senza la possibilità di apportare modifiche, le eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate andranno presentate con separata istanza prima della domanda di rinnovo.

Concludendo, si suggerisce di verificare quanto prima la data della propria iscrizione all’Albo e di procedere, nel caso, ad inoltrare domanda di rinnovo!

 

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