08/02/2017
Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
Circolare per le aziende in stato di concordato
L’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle aziende in stato di concordato con continuità aziendale.
Con la Circolare 172 dell’8 febbraio 2017, infatti, si è fatta chiarezza sulla corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/2014.
La citata norma prevede, infatti, che per l’iscrizione all’Albo occorre che le imprese e gli enti non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.
Alla luce della particolare natura del concordato con continuità aziendale, che differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” e che privilegia la conservazione dell’impresa, il Comitato nazionale ha ritenuto che “l’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.”.
Sull’argomento si segnala il corso di formazione e aggiornamento:
ALBO GESTORI AMBIENTALI
Tutte le novità per il trasporto dei rifiuti e le prospettive future
Edizioni:
Relatore: Eugenio Onori, Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali