L’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle aziende in stato di concordato con continuità aziendale.

Con la Circolare 172 dell’8 febbraio 2017, infatti, si è fatta chiarezza sulla corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lettera g) del D.M. 120/2014.

La citata norma prevede, infatti, che per l’iscrizione all’Albo occorre che le imprese e gli enti non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.

Alla luce della particolare natura del concordato con continuità aziendale, che differisce dalle procedure concorsuali “tradizionali” e che privilegia la conservazione dell’impresa, il Comitato nazionale ha ritenuto che “l’art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale laddove la procedura concorsuale abbia finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell’impresa purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.”.

Sull’argomento si segnala il corso di formazione e aggiornamento:

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Edizioni:

Roma 2 marzo 2017

Milano 17 marzo 2017

Relatore: Eugenio Onori, Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali


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