L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021 recante “Applicazione articolo 3-bis della Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020 – Proroga stato di emergenza“, che sostituisce la precedente Circolare n. 9 del 29 luglio 2021 del medesimo Albo.

Nella suddetta circolare viene affermato che, giacché l’art. 103, comma 2, della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e che – attualmente – lo stato di emergenza è stato prorogato (dal Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221) sino al 31 marzo 2022 , ne consegue che le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel suddetto periodo.

Nel documento viene, peraltro, chiarito che, per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve comunque:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;

b) prestare apposita fideiussione (o appendice alla fideiussione già prestata) a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e il 29 giugno 2022 per i casi previsti (ovvero per le iscrizioni nelle categorie 1 – relativamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi 5, 8, 9 e 10);

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

 

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