Per trasportare rifiuti è necessario essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 D.L.vo 152/2006), altrimenti il trasporto è abusivo, ed integra un’ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti. Ma esistono titoli equivalenti all’iscrizione all’Albo? No, come recentemente ribadito dal Tar Campania, Sez. Salerno, nella sentenza n. 1031 del 6 luglio 2018.

Il Tribunale amministrativo ha, infatti, espressamente affermato che “l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per il trasporto di determinate categorie di rifiuti attesta il possesso da parte dell’impresa interessata di precisi requisiti organizzativi e di capacità tecnica che sono stati accertati dall’organo tecnico a ciò preposto: tale attestazione non ammette equipollenti”.

Non esiste, quindi, una procedura parallela che possa assolvere alla funzione dell’iscrizione all’Albo Gestori.

 

Ricordiamo, in argomento, che l’iscrizione all’Albo presuppone che l’impresa abbia, al suo interno, un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, figura tipica della normativa rifiuti oggi vigente che non ha pari con altri soggetti aziendali. Per aiutare gli aspiranti RTGR a superare le verifiche necessarie ad attestare la propria idoneità e preparazione, TuttoAmbiente ha creato la Scuola di Formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, approfondimenti e simulazioni dei quiz per tutti coloro che desiderano entrare nel campo della “gestione dei rifiuti” e diventare responsabili tecnici, e per chi già ricopre tale incarico ma vuole occuparsi di nuove categorie, o anche solo aumentarne le classi di iscrizione.

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