L’informativa interdittiva antimafia costituisce uno dei principali strumenti di contrasto al coinvolgimento di organizzazioni criminali nell’ambito dei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e privati. La sua funzione è quella di prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione.

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Concretamente, l’interdittiva fa sì che l’imprenditore non possa essere titolare tanto di rapporti contrattuali con le PA, quanto dei titoli abilitativi individuati dalla legge. Ciò significa che le informative interdittive antimafia si applicano anche con riferimento all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Così si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nella sentenza n. 21 del 4 gennaio 2018, sostenendo che il diniego di rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve intendersi previsto, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 120/2014, anche in presenza di una misura ostativa antimafia, oltre alle classiche cause di decadenza, sospensione o divieto.

Questo in quanto il citato D.M. deve essere interpretato anche nei termini di allargamento delle barriere contro l’infiltrazione mafiosa nelle attività imprenditoriali: il riferimento alle iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati ricomprende, quindi, anche l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. (LM)


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