18/09/2017
Iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali
Quale dotazione minima di personale?
Si segnala che è stata adottata una nuova delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (prot. n. 08/ALBO/CN del 12 settembre 2017) recante “Modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5” che, nel merito, sostituisce gli allegati A, C, E, e le Tabelle D1, D4 e D6 dell’allegato D, della medesima.
In sede di prima applicazione della Delib. n. 5/2016, infatti, erano emerse delle criticità in relazione ai nuovi requisiti individuati nell’allegato A alla stessa, principalmente legate all’individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della dotazione minima di personale. Dette dotazioni di personale, seppur correttamente individuate sulla base del costante incremento della percentuale di raccolta differenziata, dei servizi porta a porta e delle dotazioni tipiche dei veicoli, fanno riferimento a dati risultanti da medie su scala nazionale e, pertanto, possono non garantire la corretta aderenza alle varie realtà operative.
Pertanto, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover individuare nell’immediato requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo che, oltre ad assicurare un essenziale livello di qualificazione delle imprese, tengano conto delle inevitabili diversità riscontrabili sul territorio, salvo in ogni caso l’obbligo per le imprese stesse di disporre della dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.
Pertanto, le modifiche recate dalla presente delibera tengono conto della necessità di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni, di riconsiderare la dotazione minima di veicoli richiesta per l’iscrizione nelle classi f) delle cat. 4 e 5, nonché di individuare – come da segnalazione delle associazioni di categoria e degli operatori economici – all’interno della cat. 1, ulteriori sottocategorie riguardanti l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane (art. 184, c. 2, lett. d, D.L.vo 152/06) e l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali (art. 184, c. 2, lett. e – f, D.L.vo 152/06). (MVB)
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