Con il Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 sono state aggiornate le discipline per l’innovazione dei piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
 

In particolare, secondo quanto previsto dal citato DM 16 febbraio 2016 tutte le istanze di Conto Termico inerenti caldaie o stufe a biomasse che perverranno a partire dal 1° gennaio 2019 dovranno essere corredate da una Certificazione Ambientale (Decreto del 7 novembre 2017 n.186).
 

Lo ricorda lo stesso Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che precisa che saranno ritenuti idonei solo gli interventi che, fra gli altri requisiti richiesti, dimostreranno una congruenza fra la Certificazione stessa e i restanti dati forniti.
 

Anche per il prossimo aggiornamento del Catalogo apparecchi, e secondo le modalità che saranno indicate dal GSE, sia per l’inclusione dei componenti precedentemente esclusi che per quelli di nuova presentazione, dovrà essere fornita la medesima Certificazione.
 

Infine, sarà prevista anche una finestra temporale per la presentazione di detti certificati riferibili ai componenti già inclusi a Catalogo secondo le modalità che saranno indicate dallo stesso GSE.