Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, integra gli estremi di un reato proprio, sicché è comunque necessario accertare che la condotta sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell’impresa, ovvero che quest’ultimo abbia delegato, almeno di fatto, la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha abbia pertanto assunto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato.

Così si è espressa Cass. Pen. Sez. III, n. 37603 del 18 ottobre 2021.

Corso Sanzioni Ambientali 28 novembre 2021 da remoto

 


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