La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di delega di funzioni ambientali e connesse responsabilità del delegato e del legale rappresentate della società, precisando questa volta che “la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato” (Cass. Pen. Sez. III n. 30930 del 29 luglio 2024).

Nel caso oggetto della pronuncia, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il legale rappresentante di una società, condannato per il reato di cui all’art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. a) e b), D.L.vo n. 152/2006 per aver esercitato l’impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti in violazione delle prescrizioni dell’AIA rilasciata dalla Regione, lamentava che la propria condanna fosse fondata sulla mera, oggettiva posizione di legale rappresentante della società, senza tenere conto della presenza, in azienda, di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che avrebbe dovuto segnalare all’amministratore unico e/o agli enti preposti il cattivo funzionamento del biofiltro.

La Suprema Corte ha ritenuto, difatti, che il deficit strutturale che riguardava anche le modalità di controllo degli scarichi effettuate con modalità diverse da quelle indicate nell’AIA da parte di un laboratorio direttamente incaricato dall’impresa (e dunque dal suo legale rappresentate) era sufficiente per ritenere responsabile a titolo di colpa il legale rappresentante della società, non essendo rilevante che in azienda vi fosse un “responsabile di impianto” (in presenza o meno di una delega di funzioni ambientali).
 

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