Il 2 agosto il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, di cui si attende ora la pubblicazione ufficiale.

Nel DDL emergono, in particolare, importanti novità in tema rifiuti, prima fra tutte la modifica apportata dall’art. 14 che sostituisce così il comma 10 dell’art. 238 del D.L.vo 152/2006:
«
10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni»

La scelta delle utenze non domestiche di servirsi del gestore del servizio pubblico o del servizio privato, quindi, deve essere mantenuta per un periodo non inferire a due anni, e non più per un periodo non inferiore a cinque anni (come stabilito dall’attuale formulazione della norma).

Sempre l’art. 14 del DDL stabilisce un’altra modifica del D.L.vo 152/2006, inserendo all’articolo 202, dopo il comma 1, i seguenti:
«
1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter
. L’ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale».

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