Entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2022 la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (cd. legge “SalvaMare”) recante: “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare“.

La legge SalvaMare persegue l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Fra le disposizioni più rilevanti si segnalano le seguenti:

  • L’art. 2 “Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati“, prevede:

– Al comma 1, che i rifiuti accidentalmente pescati siano equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 e sono conferiti separatamente.

– Al comma 2, si prevede che per le attività, di cui al presente articolo, non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

– Ai commi 3 e 4, si stabiliscono le diverse modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare a seconda che la nave o il natante approdi in un porto o in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto.

 

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– Al comma 5, si prevede che il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all’atto del conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall’articolo 185 -bis del medesimo decreto legislativo.

– Al comma 6, si segnala che all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), del D.L. vo n. 152 del 2006 dopo il numero 6. è aggiunto il seguente: «6 -bis . i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

– Al comma 7, si segnala che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (TARI) al fine di distribuire sull’intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo.

  • L’art. 4 “Promozione dell’economia circolare” stabilisce che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MiTE stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 -ter del citato D.L.vo n. 152 del 2006.

 

  • L’art. 5 “Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate” disciplina:

– Al comma 1, la gestione delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare. In particolare, fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile.

– Al comma 2, si prevede che gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di
origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato D.L. vo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 -bis del medesimo decreto legislativo.

– Al comma 3, si prevede che i materiali vegetali di provenienza agricola o forestale depositati su sponde di laghi, fiumi e battigia del mare, già gestiti come “non rifiuti” sulla base di quanto stabilito dall’art 183, lett. n) del D.L. vo 152/2006, possano, anche successivamente alle operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta effettuate nel sito, essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti in applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f).

  • L’art. 12 ” Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione” prevede:

– Al comma 1, che nell’allegato II alla parte seconda del D.L.vo 152/06, dopo il punto 17-bis) sia inserito il seguente: «17 -ter ) Impianti di desalinizzazione».

 

 


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