15/01/2021
E’ legittimo l’utilizzo di CSS-combustibili nei cementifici
La posizione del TAR Lazio
combustibile solido secondario Rifiuti
“Il Regolamento n. 22/2013 costituisce applicazione dell’art. 184 ter del Codice Ambiente, per come modificato proprio in recepimento della Direttiva 2008/98/CE dal Dlgs n. 205/2010 ed è rivolto alla regolazione delle condizioni e dei presupposti in forza dei quali le fasi di produzione ed utilizzo di CSS-Combustibili si svolgano senza pericolo per la salute dell’uomo e la tutela dell’ambiente, così collocandosi tale normativa nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione della c.d. “economia circolare”.
A fronte di tali finalità non è sufficiente una generica, quanto assertiva, affermazione di violazione della “gerarchia dei rifiuti”, in quanto l’utilizzo dei CSS-Combustibili è esso stesso parte del “recupero” dei rifiuti”.
Inoltre, il principio di precauzione postula la sussistenza di un’effettiva incertezza scientifica circa l’effetto dell’impiego di particolari tipologie di prodotti nell’attività produttiva, ai fini della protezione ambientale e della salute umana. Tuttavia, l’osservanza di tale principio non può spingersi fino ad impedire l’ammodernamento tecnologico di impianti produttivi per la presenza di meri “timori” e a fronte dell’espletamento di un’istruttoria aperta al confronto con l’intero territorio.
Così si è espresso il TAR Lazio n. 219 del 7 gennaio 2021.
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