“Il Regolamento n. 22/2013 costituisce applicazione dell’art. 184 ter del Codice Ambiente, per come modificato proprio in recepimento della Direttiva 2008/98/CE dal Dlgs n. 205/2010 ed è rivolto alla regolazione delle condizioni e dei presupposti in forza dei quali le fasi di produzione ed utilizzo di CSS-Combustibili si svolgano senza pericolo per la salute dell’uomo e la tutela dell’ambiente, così collocandosi tale normativa nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione della c.d. “economia circolare”.

A fronte di tali finalità non è sufficiente una generica, quanto assertiva, affermazione di violazione della “gerarchia dei rifiuti”, in quanto l’utilizzo dei CSS-Combustibili è esso stesso parte del “recupero” dei rifiuti”.

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Inoltre, il principio di precauzione postula la sussistenza di un’effettiva incertezza scientifica circa l’effetto dell’impiego di particolari tipologie di prodotti nell’attività produttiva, ai fini della protezione ambientale e della salute umana. Tuttavia, l’osservanza di tale principio non può spingersi fino ad impedire l’ammodernamento tecnologico di impianti produttivi per la presenza di meri “timori” e a fronte dell’espletamento di un’istruttoria aperta al confronto con l’intero territorio.

Così si è espresso il TAR Lazio n. 219 del 7 gennaio 2021.

 

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