09/03/2015
Marchio di qualità ecologica
Proroga di validità per i criteri finora fissati
E’ stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea, la Decisione n. 345 del 2015 recante modifica delle Decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE, al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea a taluni prodotti. Gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle suddette Decisioni sono ancora in fase di revisione, di conseguenza si è ritenuto è opportuno prorogarne il periodo di validità. In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, il periodo di validità dei criteri ecologici, delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica in merito alle calzature va prorogato fino al 31 dicembre 2015, mentre con riferimento ai servizi di campeggio, ai servizi di ricettività turistica, ai rivestimenti del suolo in legno, ai detersivi per lavastoviglie, bucato e piatti, nonché ai detergenti multiuso e per servizi sanitari, il periodo va prorogato fino al 31 dicembre 2016. (RT)