02/01/2025
Materiali a contatto con alimenti, etichettatura ambientale e pesticidi
Novità dall’UE
Alimenti etichettatura ambientale ImballaggiMolte le novità normative che entreranno a breve in vigore nel territorio europeo.
Innanzitutto, il Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 dicembre 2024 ed entrerà in vigore il 20 gennaio 2025. Il regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce prescrizioni apposite per il 4,4’-isopropilidendifenolo («bisfenolo A» o «BPA») e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli, per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e sono immessi sul mercato dell’Unione: adesivi; gomme; resine a scambio ionico; materie plastiche; inchiostri da stampa; siliconi; e vernici e rivestimenti.
Poi, il Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali, anch’esso pubblicato sulla GUUE del 31 dicembre 2024 ed in vigore dal 20 gennaio 2025, si applicherà dal 1° marzo 2025. Il nuovo regolamento modifica gli allegati I e V del precedente Reg. UE 649/2012, con particolare riguardo alle sostanze acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati e endosulfan.
Infine, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3170 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il sistema volontario di etichettatura ambientale per la stima delle prestazioni ambientali dei voli, istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (etichetta sulle emissioni di volo), è stato anch’esso pubblicato sulla GUUE del 31 dicembre 2024 ed entra in vigore dal 20 gennaio 2025, ma si applica agli operatori del trasporto aereo merci che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2405 a decorrere dal 1° gennaio 2028. Il regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per garantire l’attuazione uniforme e il rispetto delle norme relative al sistema di etichettatura ambientale di cui all’art. 14 del Reg. (UE) 2023/2405, ovvero una metodologia standardizzata e fondata su dati scientifici per il calcolo delle emissioni di volo, compresa la metodologia per le stime, fondata sui migliori dati scientifici disponibili; la procedura con cui gli operatori aerei sono tenuti a fornire all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») le informazioni pertinenti per la stima delle emissioni di volo e il rilascio delle rispettive etichette; la durata del periodo di validità delle etichette rilasciate dall’Agenzia; le condizioni e le procedure per il riesame e la revoca delle etichette e per il rilascio di nuove etichette da parte dell’Agenzia; i modelli per l’esposizione delle etichette; le norme che garantiscono un facile accesso a tutte le etichette rilasciate in formato leggibile tramite un dispositivo informatico; la possibilità e le condizioni alle quali gli operatori aerei possono esporre altre informazioni sulle prestazioni ambientali che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.