20/08/2024
Materie prime critiche di interesse strategico
Convertito nella Legge 115 il DL 84
materie prime critiche RifiutiE’ entrata in vigore il 14 agosto 2024 la Legge 8 agosto 2024, n. 115 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico“.
Il testo intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.
A tal fine, si pone in essere un sistema di governo, rafforzando le relative catene di approvvigionamento e favorendo lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate.
La legge di conversione conferma le misure previste dal D.L. 84/2024 di seguito indicate.
a. Governance relativa alle materie prime strategiche
Si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, debba pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento delle domande di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, presentate alla Commissione europea.
Si individuano presso i ministeri competenti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni all’estrazione, al riciclaggio o alla trasformazione di materie prime critiche strategiche. Il termine massimo di rilascio di tali titoli abilitativi è di 18 mesi per l’estrazione e di 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.
Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con i seguenti compiti:
-monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle aziende;
-coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.
Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, integrato dal Ministero della Difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, un Piano Nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.
Si affida all’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia, sulla base di una convenzione stipulata con i ministeri competenti, il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione nel quale sono riportati:
-la mappatura dei minerali;
-le campagne geotermiche;
-le indagini geognostiche;
-l’elaborazione dei dati acquisiti mediante esplorazione generale.
b. Misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime critiche
Il punto di contatto istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica riceverà le comunicazioni del permesso di ricerca delle materie prime strategiche che non eccedano i due anni. Il punto unico di contatto provvede a darne Comunicazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche. L’attività di ricerca può essere iniziata dopo 30 giorni dalla comunicazione.
Si attribuiscono all’ISPRA e alla Sovrintendenza territorialmente competente le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca strategici e sul rispetto dei requisiti previsti, nonché il potere di disporre (dandone comunicazione ai ministeri competenti) l’interruzione del permesso di ricerca in caso di accertamento di irregolarità nell’effettuazione delle ricerche.
c. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
I titolari delle concessioni minerarie aventi ad oggetto i progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche dovranno corrispondere annualmente il valore di un’aliquota del prodotto (pari ad una percentuale compresa tra il 5 e il 7 per cento) in favore dello Stato per i progetti a mare o in favore dello Stato e della regione nella quale insista il giacimento per i progetti su terraferma. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy e sono destinate a sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.
d. Recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
Si introduce il “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici“, prevedendo, tra l’altro, che:
-l’estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, possa essere concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte dell’aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero” che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell’intero ciclo di vita;
-nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica, il Piano debba essere valutato in coerenza con il progetto di bonifica;
-in relazione alle strutture di deposito censite come potenzialmente contaminate, il Piano debba indicare gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione di sostanze inquinanti.
e. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
Si prevedono procedure semplificate e accelerate, sul modello dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, in relazione alle controversie in materia di riconoscimento o rilascio dei titoli abilitativi previsti dal decreto per i progetti strategici relativi a materie prime critiche.
f. Registro delle aziende e delle catene del valore strategiche
Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per fini di monitoraggio, misurazione del fabbisogno nazionale e conduzione di prove di stress.
g. Fondo nazionale del Made in Italy
Si modifica il Fondo nazionale del made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali.
In particolare, si integra il novero delle destinazioni delle risorse del Fondo, introducendo anche estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali; si prevede che le risorse del Fondo possano essere progressivamente incrementate anche con risorse provenienti da pubbliche amministrazioni; si prevede la possibilità di investimenti anche in strumenti di rischio emessi da società di capitali aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo sia in asset immobiliari, anche pubblici, strumentali all’operatività delle imprese delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da società di capitali collegati a tali asset; si prevede che possano essere individuati più soggetti gestori del Fondo, fermo il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori (2.500.000 euro annui complessivi).
I fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell’economia e delle finanze potranno perseguire anche i fini propri del Fondo nazionale del made in Italy, ossia: crescita, sostegno, rafforzamento e rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e di valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali. Tali fondi potranno investire in asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali”.
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione, si segnala in particolare l’art. 9 bis che proroga al 31 dicembre 2026 il termine (scaduto il 30 giugno 2024) entro il quale i soggetti responsabili di particolari impianti fotovoltaici possono comunicare al GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione dei RAEE. E’ inoltre stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il GSE dovrà prevedere due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti potranno comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo di gestione.
Si segnala infine l’art. 14 bis che introduce disposizioni per l’approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel regolamento (UE) 2024/1252.