Dal 1° marzo 2020 è in vigore la legge 28 febbraio 2020, n. 8, ossia la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Sia la legge di conversione che il decreto-legge coordinato con tale legge sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020.

Tra i principali provvedimenti di proroga vi sono anche diverse disposizioni di carattere ambientale, in particolare:

l’articolo 10 (al comma 1) proroga di un anno (per tutto il 2020) il “Bonus verde”, ossia l’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Lo stesso articolo (ai commi 4-ter e 4-quater) proroga inoltre, per gli anni 2020 e 2021, gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, ossia il Fondo per la limitazione degli sprechi alimentari;

l’articolo 12 (al comma 1) proroga al 2020 il contributo previsto per coloro che acquistano un motociclo o un ciclomotore (categorie L1 e L3) elettrico o ibrido nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo (della stessa tipologia) di cui siano proprietari o utilizzatori. La norma, inoltre (al comma 2) consente di poter usufruire dell’Ecobonus, vale a dire il sistema di incentivi a supporto dell’acquisto di veicolo nuovo con bassi livelli di emissioni di CO2, anche nel caso di rottamazione di un veicolo “Euro zero”. Tuttavia, se inizialmente per ottenere lo sconto era necessario acquistare auto con emissioni comprese tra 0 e 70 g/km, ora la soglia massima di emissione di CO2 prevista è di 60 g/km;

l’articolo 15 (al comma 7-sexies) proroga al 31 dicembre 2020 l’applicazione di regimi derogatori rispetto alla normativa ambientale vigente per la gestione delle macerie derivanti dal sisma del 24 agosto 2016;

l’articolo 18 bis sposta al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatorio l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (tra le quali la gestione dei rifiuti urbani);

l’articolo 24 stabilisce, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette (sia per quelle già istituite sia per quelle da istituire), un incremento dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2020 e 2021. In aggiunta, al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria, nonché al fine di favorire interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), le risorse previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.

l’art. 25-ter istituisce, al fine di procedere alla valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari nonché al fine di potenziare l’aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva, un fondo per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui;

l’articolo 34-bis prevede, al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW;

l’articolo 38-bis (comma 3 lett. b) autorizza, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

l’articolo 40-ter proroga limitatamente all’anno 2020 gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ossia quegli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW.

l’articolo 42-bis consente, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 42-bis.

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