02/03/2021
Ministero della Transizione Ecologica: quali nuove competenze?
Le novità introdotte dal D.L. n.22/2021
ambiente Transizione EcologicaAl neonato Ministero della Transizione Ecologica (Mi.TE) che è andato a sostituire il (vecchio) Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sono state attribuite le nuove (e significative) competenze, prettamente in ambito energetico e climatico, indispensabili per poter raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei in materia di sviluppo sostenibile, transizione energetica e di contrasto al cambiamento climatico attraverso il raggiungimento al 2050 della neutralità climatica.
Tali competenze vanno dunque ad aggiungersi a tutte le altre già in essere del precedente Ministero, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2021 con il D.L. n. 22/2021 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.”
All’art. 2 del presente riferimento normativo, che va a modificare quanto già disposto a suo tempo dal D.Lgs. n.300 del 30 luglio 1999, vengono conferiti al neonato MI.TE i seguenti compiti, tra cui:
– b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare(…);gestione delle scorte energetiche nonche’ predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell’ attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico.
Da queste disposizioni si evince la volontà del legislatore di fornire al neonato Ministero una vera e propria cabina di regia della transizione ecologica che racchiude tutti gli ambiti dello sviluppo sostenibile: programmazione e gestione energetica, mobilità sostenibile, finanza climatica, economia circolare, riduzione dei gas climalteranti. E’ dunque indispensabile che anche le politiche nazionali in questi ambiti siano sempre più collegate e connesse tra di loro per raggiungere importanti obiettivi nel medio (2030) e lungo (2050) periodo.
Al Mi.TE. spetterà anche la nuova vigilanza di quanto gestito e coordinato dall’ENEA, e importanti competenze, fino a ieri in capo al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di mercato dell’energia, tra cui:
b) l’esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici;
c) l‘approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l’esercizio di ogni altra competenza gia’ a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita’ nei settori energetici.
Per garantire il corretto funzionamento di tutte queste nuove attività il legislatore ha dunque definito all’art. 3 del D.L. n.22/2021 il trasferimento delle:” risorse umani, strumentali e finanziarie.”
Infine, il legislatore ha anche individuato all’art.1 l’istituzione di due appositi comitati interministeriali, al fine di garantire un più forte coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologia e per la transizione digitale.
Piacenza, 2 marzo 2021