Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 aprile, è stata pubblicata la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione al decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22., recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.

La conversione in Legge ha apportato modifiche anche al Capo II, recante “Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”

In particolare, all’art. 2 si precisa che: “Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle seguenti materie:

  • …) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare;
  • ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche;

Inoltre, all’art. 4, sono state aggiunte nuove funzioni al CITE (comitato interministeriale della transizione ecologica), che ora ha il compito di coordinare le politiche anche in materia di:

(c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

(f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità’ ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile


Condividi: