Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la nota n. 143192 del 1° agosto 2024, ha risposto all’interpello di Confindustria che chiedeva chiarimenti circa la compatibilità dell’art.187, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 con una prassi operativa generale che preveda quanto segue:

a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all’impianto finale;

b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch’essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);

c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. “HP” tecniche o “HP” amministrative);

d) la miscela così composta può essere conferita solo all’impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.

Il MASE, per rispondere al quesito, riporta il seguente quadro normativo:

l’articolo 187 del D.Lgs. n.152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione rientra, ai sensi del medesimo articolo, anche la diluzione. Lo stesso articolo stabilisce che, in deroga alle suddette disposizioni, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolo, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. n.152/2006 a condizione che:

“a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;

b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 183, comma 1, lettera nn)”.

Il comma 5-ter dell’articolo 184 del D.Lgs. n.152/2006, stabilendo che la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto, sembra indicare che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione, ossia dei limiti individuati dall’allegato I alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 per l’attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo.

Il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”) fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.

Il Ministero richiama anche il documento “Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries” elaborato nel 2018 che stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l’accettazione dei rifiuti e, inoltre, deve garantire un flusso omogeneo e stabile di rifiuti da sottoporre a trattamento.

Infine, sono richiamate le Linee guida nazionali di cui al DM 29 gennaio 2007 che rappresentano un utile strumento di supporto ai fini di una corretta valutazione delle procedure di miscelazione.

 

Master Gestione Rifiuti ottobre 2024


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