Dunque dal 29 aprile la L. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), all’art. 113 bis, dispone che: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».

La norma va così a modificare i limiti quantitativi e temporali del deposito, lasciando il dubbio se per “quantitativo massimo doppio” si debba intendere solo quello complessivo (60 m3) oppure sia quello complessivo (60 m3) che quello relativo ai rifiuti pericolosi (20 m3) Pur propendendo – ragionevolmente – per la seconda ipotesi, sarebbe peraltro opportuno un chiarimento ministeriale.

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Secondo dubbio. A fronte del titolo “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale”, con cui è rubricato l’art. 113-bis, si nota però che, in realtà, non viene espressamente fissato alcun termine per l’operatività della deroga prevista dall’articolo di legge in esame.

In realtà il fatto che non si tratti di una modifica dell’art. 183 del TUA (che rimane inalterato, come dimostra lo stesso testo riportato su Normattiva) e che si tratti di una norma contenuta nella L. di conversione di un DL chiaramente emanato per una situazione contingibile ed urgente (il titolo dell’art. 113-bis non lascia dubbi in proposito), fa optare certamente per la tesi che si tratti una regola vigente dal 29 aprile ma solo fino a quando cesserà la situazione di emergenza. In ogni caso entro i primi giorni di luglio dovrà essere recepita la Dir. 851/18 e potrà essere l’occasione per fare ulteriore chiarezza.

Ma anche qui sarebbe utile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, anche a fronte del fatto che alcune regioni, tramite lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 D.L.vo 152/2006, avevano già disposto queste estensioni su limiti quantitativi e temporali del deposito, ma ancora mancava un intervento legislativo nazionale che rendesse omogenea su tutto il territorio nazionale la possibilità di derogare, vista l’emergenza sanitaria, alle disposizioni generali. (SM)

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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